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La classificazine delle lesioni personali

15 Ottobre 2018 - Cultura e Società
La classificazine delle lesioni personali

Durante una colluttazione avuta con un vostro vicino, il soggetto, spinto, ha perso l’equilibrio, cadendo e provocandosi un’ecchimosi in prossimità dell’occhio destro: eppure voi non temete molto, perché alla fine non gli avete fatto “così male”!

E sbagliate.

Innanzitutto perché la nozione di malattia cui fa riferimento l’articolo 582 del Codice penale, che disciplina il reato di lesioni personali, è talmente ampio che la Cassazione vi ha ricompreso nel tempo anche le “contusioni” (intese quali alterazioni anatomiche e funzionali dell’organismo anche se di breve o brevissima durata), le “ecchimosi” (ossia le infiltrazioni di sangue nel tessuto sottocutaneo), le “escoriazioni”, gli “ematomi” e le “lividure sanguinanti”.

E poi perché la legge prevede una classificazione delle lesioni personali.

Queste si distinguono prima di tutto in lesioni personali dolose e lesioni personali colpose: le prime sono commesse con dolo, cioè volontariamente; le seconde con colpa, cioè in seguito ad una condotta erronea che però non è dettata dalla volontà di cagionare danno all’altro.

A sua volta, una lesione personale dolosa può essere:

Mentre una lesione personale colposa (generalmente punita con una multa) può essere:

Di solito il giudizio sulla durata della malattia viene formulato a guarigione avvenuta, sulla base della documentazione sanitaria che dovrà essere criti-camente vagliata. In carenza di certificazione attendibile, vale il principio dell’id quod plerumque accidit (“ciò che di solito accade”): quindi si fa riferimento al tempo medio di guarigione di pazienti con analoghe lesioni iniziali.

Ricordiamo poi che la “malattia” cui allude la norma non fa riferimento solo ad una condizione fisica, essendovi ricompresa anche la mente.

Si pensi ad esempio allo stesso caso di cui sopra: una colluttazione durante la quale uno spintone provoca la caduta di un soggetto che batte la testa, con conseguente edema cerebrale. La condizione richiede un intervento chirurgico dal quale risulta una menomazione di una funzione come il linguaggio, la motricità, la memoria.

Le lesioni personali dolose sono sempre perseguibili d’ufficio tranne nel caso in cui si tratti di lesione personale lievissima che è perseguibile a querela di parte offesa (significa che è necessaria denuncia da parte di chi ha subito l’evento lesivo).

Le lesioni personali colpose invece sono sempre perseguibili a querela di parte offesa, tranne che si tratti di lesioni personali gravi e gravissime che derivino da inosservanza delle norme sugli infortuni del lavoro o da malattia professionale: in questi casi si procede d’ufficio.

Aggravanti delle lesioni personali

Ma non è solo la durata della malattia che ne deriva a determinare se una lesione personale possa definirsi grave o gravissima.

Si parla sempre di lesione personale grave se il fatto determina:

Pure nel momento in cui dovesse sussistere la possibilità di “sopperire” alla funzione perduta con un ausilio (una protesi piuttosto che un intervento di correzione estetica) l’aggravante non verrebbe meno.

È chiaro che, come espresso da questo articolo, il danno subito per mezzo di una lesione personale deve essere oggetto di risarcimento.

Tuttavia, solo rivolgendosi ad un avvocato penalista si avrà la certezza di considerare tutte le voci che concorrono alla quantificazione del risarcimento (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, etc.) e di far valere interamente le proprie ragioni di fronte alla giustizia.